Statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LUIGI GRIMALDI - METODICA DI ACCORCIAMENTO MUSCOLARE E SOLLECITAZIONE DI TRAZIONE ODV"

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ART. 1

 

(Denominazione, sede e durata)

 

 

 

L’ Associazione di volontariato avente la denominazione “Luigi Grimaldi – Metodica di accorciamento muscolare e sollecitazione di trazione ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, costituitasi nel 2013 ai sensi della Legge 266/91 e della L.R. 28/93 e successive modifiche,svolge la propria attività ai sensi del Codice civile e del DLGS 117/2017 (Codice del terzo settore) e sue successive modifiche.

 

Ha sede legale nel Comune di Capannori, in Via Romana 74/76 presso Fraternita di Misericordia di Capannori, ed ha durata illimitata.

 

 

 

ART. 2

 

(Scopo, finalità e attività)

 

 

 

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

 

  • Interventi e prestazioni sanitarie

  • Prestazioni socio-sanitariedi cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

 

  • Educazione, istruzione e formazione professionaleai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

  • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

 

In particolare, l’associazione si prefigge di:

 

  • Promuovere la cultura della promozione della salute e della riabilitazione;

  • Sviluppare e divulgare la “Metodica di accorciamento muscolare e sollecitazione di trazione” mediante iniziative di formazione, aggiornamento e giornate di studio;

  • Tutelare la denominazione “Metodica di accorciamento muscolare e sollecitazione di trazione”, ovverosia “Metodo Grimaldi”, in modo da garantire la conformità da parte degli operatori;

  • Approvare e riconoscere competenze e conoscenze specifiche relative all’utilizzo appropriato e alla diffusione della metodica;

  • Favorire la ricerca e lo sviluppo scientifico nell’ambito della riabilitazione;

  • Svolgere attività sociali (consulenze, informazioni, collaborazioni e aiuti) in favore delle persone con disabilità, con particolare riferimento a soggetti in condizioni di svantaggio sociale ed economico, e delle associazioni di volontariato;

  • Sviluppare e diffondere conoscenze scientifiche, competenze professionali e buone pratiche, basate su evidenze scientifiche, in tema di riabilitazione;

  • Promuovere attività di carattere scientifico, formativo e divulgativo in materia di promozione della salute con particolare riguardo alla riabilitazione;

  • Fornire consulenza scientifica, collaborare ed interagire con società, associazioni ed enti locali, regionali, nazionali ed internazionali che operano nel campo della riabilitazione.

 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondii - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

 

 

ART. 3

 

(Ammissione e numero degli associati)

 

 

 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

 

 

 

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

 

 

 

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

 

  • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

 

 

 

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

 

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

 

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

 

 

 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

 

 

 

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

 

 

ART. 4

 

(Diritti e obblighi degli associati)

 

 

 

Gli associati hanno il diritto di:

 

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • esaminare i libri sociali;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • frequentare i locali dell’associazione;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

 

 

 

Gli associati hanno l’obbligo di:

 

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

 

 

 

ART. 5

 

(Perdita della qualifica di associato)

 

 

 

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

 

 

 

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

 

 

 

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

 

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

 

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

 

 

 

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

 

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

 

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

 

 

ART. 6

 

(Organi)

 

 

 

Sono organi dell’associazione:

 

  • l’Assemblea;

  • il Consiglio direttivo;

  • il Presidente;

  • Organo di controllo e revisore dei conti se obbligatori per legge.

 

 

 

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

ART. 7

 

(Assemblea)

 

 

 

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

 

Ciascun associato ha un voto.

 

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

 

 

 

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

 

 

 

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

 

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

 

 

 

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

 

  • nomina e revocai componenti degli organi associativi;

  • approva il bilancio di esercizio;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sullaesclusione degli associati;

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

  • approva l’eventuale regolamentodei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento;

  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

 

 

 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

 

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

 

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

 

 

ART. 8

 

(Consiglio direttivo)

 

 

 

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

 

 

 

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

 

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

 

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

 

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

 

- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

 

- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

 

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

 

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

 

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

 

 

 

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

 

Tutti i componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

 

 

 

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

 

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

 

 

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

 

 

ART. 9

 

(Presidente)

 

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

 

 

 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

 

 

 

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

 

 

 

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

 

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

 

 

 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

 

 

ART. 10

 

(Organo di controllo)

 

 

 

L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

 

 

 

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

 

 

 

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

 

 

 

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

 

 

ART. 11

 

(Revisione legale dei conti)

 

 

 

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

 

 

 

ART. 12

 

(Patrimonio)

 

 

 

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

 

 

ART. 13

 

(Divieto di distribuzione degli utili)

 

 

 

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

 

 

ART. 14

 

(Risorse economiche)

 

 

 

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

 

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

ART. 15

 

(Bilancio di esercizio)

 

 

 

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

 

 

 

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

 

 

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

 

 

 

ART. 16

 

(Libri)

 

 

 

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

 

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

 

 

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: l’associato che desidera esaminare i libri associativi deve inoltrare richiesta scritta al Presidente dell’associazione, il quale concorda con l’associato la sede, il giorno e l’ora in cui i libri possono essere esaminati.

 

 

 

ART. 17

 

(Volontari)

 

 

 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

 

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

 

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

 

 

 

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

 

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

 

 

 

ART. 18

 

(Lavoratori)

 

 

 

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

 

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

 

ART. 19

 

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

 

 

 

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

 

 

 

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

 

 

ART. 20

 

(Rinvio)

 

 

 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dall’assemblea degli associati il 12 ottobre 2020

 

 

 

 

 

Registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale Firenze 1, il 22 ottobre 2020